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Professionista iscritto «non in via esclusiva» alla Cassa escluso dal contributo a fondo perduto

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 settembre 2020

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Con la risposta a interpello n. 394 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può fruire del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 un soggetto lavoratore dipendente, iscritto all’INPS, e contemporaneamente lavoratore autonomo iscritto all’albo e obbligato all’iscrizione alla Cassa di previdenza a cui è stato rifiutato il contributo di cui all’art. 44 del DL 18/2020 in quanto “non iscritto in via esclusiva alla cassa”.

La circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 ha precisato che “le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso”.
La circ. n. 22/2020 (§ 2.4) ha chiarito che “In considerazione del tenore letterale del comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, quest’ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” (si veda “Niente fondo perduto per professionisti iscritti alla Gestione separata INPS” del 22 luglio).

La circostanza che il contribuente sia contemporaneamente lavoratore autonomo e lavoratore dipendente non preclude, di per sé, la possibilità di accedere al contributo in argomento. Tuttavia, restano fuori dall’ambito soggettivo di applicazione del beneficio i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96.

Tenuto conto quindi che il rinvio di cui al comma 2 dell’art. 25 del DL Rilancio è da considerarsi ai soggetti, indipendentemente dalla circostanza per cui la relativa domanda possa essere rigettata, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame il soggetto non possa accedere al contributo posto che risulta iscritto alla Cassa di previdenza.

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