Per il domicilio fiscale ai fini dei reati dichiarativi rileva il principio di effettività
La questione influisce sulla determinazione della competenza territoriale
Con la sentenza n. 27606 depositata ieri, la Cassazione ha precisato la nozione di domicilio fiscale, al fine di individuare il luogo di consumazione dei reati dichiarativi previsti dalla normativa penaltributaria.
Il criterio principale per determinare la competenza per territorio riguardo ai delitti di cui al DLgs. n. 74/2000 è quello del luogo in cui il reato è stato consumato (art. 8 c.p.p.). Qualora questo non sia applicabile, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato (art. 18, comma 1 DLgs. n. 74/2000).
Per i delitti in materia di dichiarazione (capo I, titolo II del DLgs. n. 74/2000) la consumazione si considera avvenuta nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale (art. 18 comma 2).
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’erronea determinazione ...
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