Obblighi dichiarativi per il concordato fallimentare con terzo assuntore
Procedura fiscalmente neutrale, priva di residuo attivo e materia imponibile
L’omologazione del concordato fallimentare e la chiusura del fallimento (art. 130 comma 2 del RD 267/42) determinano per il curatore l’adempimento degli obblighi fiscali per il reddito maturato durante la procedura.
Con riferimento alle imposte sui redditi, il curatore deve presentare una dichiarazione per il c.d. maxi periodo d’imposta, che si estende dall’apertura alla chiusura della procedura (art. 183 del TUIR e art. 5 comma 4 del DPR 322/98), entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del fallimento.
Nell’ipotesi di chiusura della procedura per effetto del concordato fallimentare, il suddetto termine decorre dalla definitività del decreto di omologazione del concordato (ris. Agenzia delle Entrate nn. 191/2003 e 263/2009).
In ordine al ...
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