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Per la conciliazione la convocazione va trasmessa entro sette giorni a prescindere dalla ricezione

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 ottobre 2020

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Il termine perentorio di 7 giorni previsto dal terzo comma dell’art. 7 della L. 604/66 ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione, il quale è obbligatorio in caso di intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8 della L. 300/70 nei confronti di lavoratori soggetti alla disciplina contenuta nello Statuto dei lavoratori, decorre dalla data di invio della convocazione per l’incontro innanzi alla Direzione territoriale del lavoro (DTL, oggi Ispettorato del lavoro), essendo irrilevante la ricezione, da parte del datore di lavoro, di tale convocazione entro il predetto termine.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 22212, pubblicata ieri.

Nel caso di specie la società aveva richiesto l’espletamento della procedura preventiva ex art. 7 della L. 604/66 in data 18 novembre 2016. Poiché, decorsi 7 giorni da tale data, non aveva ricevuto la convocazione, che era però stata inviata nel rispetto dei termini il 24 novembre, aveva intimato il licenziamento il 29 novembre. Secondo l’azienda, in verità, il verbo “trasmettere” utilizzato dal legislatore nella predisposizione del citato comma 3 – secondo cui la Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta - è da interpretare nel senso di “far pervenire” e non semplicemente nel senso di “inviare”, in quanto, in questo modo, il datore di lavoro avrebbe la certezza circa l’attivazione della DTL con conseguente possibilità di irrogare il licenziamento.

I giudici di legittimità hanno però disatteso tale impostazione, evidenziando che la citata norma debba essere interpretata nel senso che la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore va solo inviata nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, confermando la statuizione dei giudici di merito secondo cui, ai sensi del successivo comma 6, la procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione per l’incontro, arco temporale in cui è ricompreso sia il termine per la ricezione della convocazione, sia quello entro cui deve svolgersi l’incontro stesso.
Ne consegue che il datore di lavoro non può intimare il licenziamento appena trascorsi i 7 giorni dalla richiesta di espletamento della procedura, in quanto la convocazione potrebbe legittimamente pervenire oltre tale termine.

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