La dichiarazione di poter amministrare può essere richiesta dallo Stato della succursale
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue, in relazione alla causa C-469/19, ha presentato ieri le seguenti conclusioni:
- la direttiva 2017/1132/Ue deve essere interpretata nel senso che non costituiscono un “obbligo di pubblicità”, ai sensi dell’art. 30, gli obblighi che impongono, al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese di una succursale di una società a responsabilità limitata avente sede in un altro Stato membro, che l’amministratore della società renda una dichiarazione con cui garantisca l’assenza di ostacoli alla nomina della sua persona ai sensi della legislazione nazionale, sotto forma di un divieto giudiziale o amministrativo di esercitare un’attività professionale o imprenditoriale coincidente interamente o in parte con l’oggetto sociale, o sotto forma di una condanna definitiva per determinati reati, e che a tale riguardo è stato informato da un notaio, da un consulente legale professionista equiparabile o da un funzionario consolare del suo obbligo di informazione illimitato nei confronti del Tribunale;
- gli artt. 49 e 54 del TFUE non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese di una succursale di una società a responsabilità limitata avente sede in un altro Stato membro, l’amministratore della società deve rendere una dichiarazione con cui garantisca l’assenza di siffatti ostacoli alla sua nomina;
- gli artt. 49 e 54 del TFUE ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’amministratore di tale società deve garantire che a tale riguardo è stato informato da un notaio, da un consulente legale professionista equiparabile o da un funzionario consolare del suo obbligo di informazione illimitato nei confronti del Tribunale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41