Invito al pagamento del contributo unificato impugnabile
La Cassazione richiama l’esigenza di interpretare estensivamente l’elenco degli atti impugnabili
L’invito al pagamento emesso dalla segreteria della Commissione tributaria inerente al contributo unificato è atto impugnabile in via facoltativa.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23532 depositata il 27 ottobre 2020.
In sostanza, i giudici ribadiscono il consolidato orientamento secondo cui, ferma l’esigenza di interpretare estensivamente l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del DLgs. 546/92 (ove non compare l’invito al pagamento in oggetto), un atto è da ritenersi impugnabile laddove contiene una pretesa tributaria definita.
L’art. 248 del DPR 115/2002 sancisce che, in caso di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dal deposito dell’atto cui si collega il contributo stesso, l’ufficio notifica
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