Credito e acconto dell’imposta sulle assicurazioni trasferibili alla conferitaria
Il credito dell’imposta sulle assicurazioni e l’acconto possono trasferirsi alla conferitaria in caso di conferimento di ramo d’azienda assicurativa. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte nn. 547 e 548, pubblicate ieri, che riprendono il contenuto della risposta n. 541/2020.
In particolare, l’Agenzia afferma che, in caso di conferimento d’azienda assicurativa, il credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla conferente in riferimento al 2019, può essere trasferito alla società conferitaria senza le formalità di cui agli artt. 69 e 70 del RD 2440/1923 e dalla stessa incluso nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020, nonché utilizzato, laddove non sia già stato speso dalla stessa conferente.
Il medesimo meccanismo opera con riferimento all’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020):
- l’acconto non è dovuto dalla conferente se essa non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo. In tal caso, l’acconto dovuto ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis del L. 1216/1961, non versato dalla conferente, dovrà essere versato (entro il 16 novembre 2020) dalla società conferitaria che, per effetto di tale operazione straordinaria acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni (ris. n. 548/2020);
- l’acconto resta dovuto dalla conferente sulla base dell’effettivo business che la stessa continuerà a svolgere in Italia successivamente al conferimento, mentre solo la parte dell’acconto, dovuto ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della L 1216/1961, non versato dalla conferente dovrà essere versato (entro il 16 novembre) dalla società conferitaria (ris. n. 547/2020).
Per perfezionare tale trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente secondo il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 14723/2013, indicando i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.
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