Certificato successorio europeo con registro fisso
Il certificato successorio europeo è assimilabile ad un atto pubblico e, pertanto, va soggetto a registrazione con pagamento dell’imposta di registro fissa (200 euro) a norma dell’art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 563, pubblicata ieri.
L’Agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione dopo aver ripercorso la disciplina italiana del certificato successorio europeo, come dettata dagli artt. 32 e ss. della L. 161/2014, che ha recepito il regolamento Ue 4 luglio 2012 n. 650.
L’analisi delle citate disposizioni, secondo l’Agenzia, evidenzia, tra l’altro, l’efficacia probatoria di tale documento “in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”.
Pertanto, ciò induce l’Amministrazione a qualificare il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica.
Di conseguenza, il certificato successorio europeo va soggetto a registrazione in termine fisso, in quanto atto pubblico, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, che contempla, tra il resto, gli “atti pubblici (...) non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
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