Per l’indennità del decreto Ristori nuove domande entro il prossimo 18 dicembre
Con la circolare n. 137, pubblicata il 26 novembre, l’INPS esamina le indennità onnicomprensive, pari a 1.000 euro, riconosciute dall’art. 15 del DL 137/2020 (DL “Ristori”) ai lavoratori, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
I lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate che abbiano già beneficiato delle analoghe indennità previste dall’art. 9 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) non devono presentare domanda all’INPS poiché la nuova indennità è erogata automaticamente.
I lavoratori che, invece, non hanno beneficiato delle indennità previste dal DL 104/2020 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 18 dicembre 2020 (il termine del 30 novembre 2020 individuato dall’art. 15 comma 7 del DL 137/2020 è ritenuto non decadenziale).
La circolare definisce anche il regime di incumulabilità e di incompatibilità delle indennità con altre prestazioni previdenziali quali, ad esempio, le indennità per lavoratori domestici, collaboratori sportivi, professionisti ordinistici, pescatori autonomi e lavoratori marittimi, le pensioni dirette erogate dall’INPS e dagli enti di previdenza privati, l’APE sociale, il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza pari o superiore a quello delle indennità.
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