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Iniziativa del PM non condizionata dalla rinuncia al concordato

La richiesta di fallimento per fatti di frode non è paralizzata dall’atto del debitore

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 8 dicembre 2020

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Con la sentenza n. 27936, depositata nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di fallimento formulata dal PM dopo la rinuncia del debitore alla domanda di concordato e prima della dichiarazione di improcedibilità del Tribunale mantiene la propria efficacia anche oltre tale dichiarazione, ponendosi come valida iniziativa per il fallimento del debitore rinunciatario.

Nel caso di specie, a fronte della richiesta di revoca della procedura concordataria formulata dai commissari giudiziali nella relazione di cui all’art. 173 del RD 267/42, il debitore rinunciava alla domanda di concordato e predisponeva una nuova domanda ex art. 161 del RD 267/42, mentre il PM chiedeva la pronuncia del fallimento del debitore.
Il tribunale revocava il provvedimento di ammissione ...

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