D’ufficio il patrocinio a spese dello Stato in assenza di fondi del fallimento
Il beneficio consegue automaticamente e il provvedimento non è provvisorio né revocabile
L’art. 144 del DPR 115/2002 stabilisce che, nel processo in cui è parte un fallimento, se il giudice delegato attesta l’assenza di fondi disponibili per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Muovendo da tale previsione, la Cassazione n. 27310/2020 ha precisato che l’ammissione della procedura concorsuale al patrocinio opera d’ufficio e non è disposta dal giudice delegato, poiché consegue automaticamente alla constatazione, da parte del giudice, che la procedura fallimentare è priva di fondi e, quindi, inidonea al pagamento del compenso al difensore.
Nel caso di specie, il curatore del fallimento di una società era stato autorizzato dal giudice delegato a resistere nel giudizio in relazione ad una procedura esecutiva immobiliare, ...
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