Inesistenza o radicale assenza della procura con regolarizzazione
L’art. 182 c.p.c. offre uno strumento al giudice per evitare l’immediata dichiarazione di inammissibilità
L’attuale formulazione dell’art. 182 c.p.c., comma secondo, stabilisce che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna (e non “può assegnare”) alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.
La formula è stata creata nel novero della mini riforma al codice di procedura civile ex L. n. 69/2009, con l’importante innovazione della possibilità di sanare i vizi della procura ad litem con efficacia ex tunc, essendo dichiaratamente previsto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della
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