Ammesso il recupero dell’IVA se l’impossibilità della variazione è incolpevole
Con la risposta a interpello n. 593, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha rimarcato che, nell’ipotesi di fallimento, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura – quale presupposto per l’emissione della nota di variazione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72 – occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110 del RD 267/42), ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento (art. 119 del RD 267/42).
Verificato tale presupposto, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA resta subordinato alle condizioni di cui all’art. 19 del DPR 633/72.
La nota di variazione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto (circ. n. 1/2018).
Nel caso di specie, la curatela non aveva notificato il provvedimento di chiusura del fallimento al creditore-istante, il quale veniva a conoscenza della conclusione del procedimento, casualmente (e in modo incolpevole), dopo lo scadere del termine utile per la variazione.
Per l’Agenzia delle Entrate, se il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non è più legittimato a emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72, per recuperare l’IVA versata e non incassata e al fine di dare attuazione al principio di neutralità (Corte Ue 26 gennaio 2012, causa C-588/10), può presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72 (risposta n. 190/2019).
In base all’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il presupposto per la restituzione, nella fattispecie in esame, è rappresentato dalla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41