I contratti di prossimità derogano alla disciplina del determinato solo se validi
Tali contratti devono, a tali fini, rispettare i limiti di cui all’art. 8 del DL 138/2011
I contratti di prossimità, stipulati ai sensi dell’art. 8 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011), possono derogare alla disciplina normativa prevista per il contratto a termine, contenuta negli art. 19 e seguenti del DLgs. 81/2015. Nel contempo, laddove detti contratti risultino in violazione delle tassative condizioni, previste dallo stesso art. 8, non potranno ritenersi produttivi di tali effetti e, pertanto, non sarà possibile neppure stipulare contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del DLgs. 81/2015.
Questo è quanto emerge dalla nota n. 1156/2020 con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha preso in considerazione le implicazioni dei contratti di prossimità rispetto ai contratti a tempo determinato e, più in particolare, alla procedura prevista ...