Per il bonus investimenti, autocertificazione meglio entro fine anno
Prevale l’ottica prudenziale, nonostante non sembri sussistere un vincolo temporale
Ai sensi dell’art. 1 comma 191 della L. 160/2019, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali è utilizzabile, in linea generale, in compensazione in cinque quote annuali “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190” (vale a dire i beni “4.0”).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (risposta Telefisco 30 gennaio 2020 n. 22), la decorrenza del diritto al credito d’imposta, in ogni caso, è stabilita in funzione dell’anno solare. Ne consegue che anche nel caso di esercizi a cavallo occorre fare riferimento all’anno
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