Per gli agricoli, notifica delle variazioni delle giornate lavorative solo all’interessato
Con il messaggio n. 71, l’INPS ha provveduto a fornire le prime indicazioni in merito alle novità apportate dall’art. 43 comma 7 del DL 76/2020 (DL “Semplificazioni”), il quale ha modificato l’art. 38 comma 7 del DL 98/2011 con riguardo alle modalità di notifica, ai lavoratori agricoli a tempo determinato, delle variazioni di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale.
Pertanto, a decorrere dal 23 luglio 2020 – data di diffusione del comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184/2020, relativo proprio all’art. 43 comma 7 del DL 76/2020 – nel caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, la notifica ai lavoratori interessati deve essere effettuata mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Per effetto di tale modifica, l’Istituto sottolinea inoltre che la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell’anno 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del DL 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati, in quanto avvenuta dopo l’entrata in vigore del citato art. 43.
Ai sensi dell’art. 38 comma 7, l’INPS cessa quindi tutte le attività collegate alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Le Strutture territoriali dovranno notificare con raccomandata o posta elettronica certificata le variazioni delle giornate intervenute dopo la predisposizione e la pubblicazione del primo elenco di variazione 2020, utilizzando un apposito modello che sarà messo a disposizione successivamente.
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