Apertura di borse in sede di verifica anche se il contribuente non è particolarmente collaborativo
L’autorizzazione del PM richiesta dall’art. 52 del DPR 633/72 per aprire il contenuto di borse serve solo se la menzionata apertura avviene in modo coattivo.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 737 di ieri, non è necessaria alcuna autorizzazione se il contribuente non si è opposto all’apertura, ancorché la stessa non sia avvenuta con la sua materiale collaborazione, in sostanza “non spontaneamente”.
Nel caso di specie, la borsa (all’interno della quale è stata rinvenuta una pen drive), sebbene nelle mani di una dipendente che stava lasciando i locali aziendali, è risultata comunque un bene dell’impresa verificata.
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