Per i «vecchi» inadempimenti nel leasing si guarda al codice civile
Ai contratti di leasing traslativo risolti prima della entrata in vigore della L. 124/2017 si applica in via analogica la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.
La L. 124/2017 (art. 1 commi 136-140) non ha effetti retroattivi e si applica ai contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Dunque, “per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater del RD 267/42, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie,
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