Relazione del professionista integrabile per il cram down fiscale e nuovo voto
La nuova disciplina si applica anche ai concordati che non abbiano raggiunto le maggioranze
L’art. 3 comma 1-bis del DL 125/2020 conv. L. 159/2020, in vigore dal 4 dicembre 2020, ha modificato gli artt. 180 comma 4 e 182-bis comma 4 del RD 267/42, consentendo l’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del concordato (art. 177 del RD 267/42) ovvero è decisiva ai fini delle maggioranze per la stipula dell’accordo (art. 182-bis comma 1 del RD 267/42) e sempre che un professionista ne attesti (ex art. 161 comma 3 o art. 182-bis comma 1), la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
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