Proroga al 30 aprile per l’appropriazione del bonus baby sitting
Con il messaggio n. 950, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito al bonus per servizi di baby sitting ex art. 23 del DL 18/2020, alternativo al congedo per genitori previsto dalla medesima norma come misura emergenziale COVID-19.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine per consentire l’appropriazione del bonus in questione e l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte.
L’INPS ricorda che, in alternativa rispetto allo specifico congedo parentale previsto dall’art. 23 comma 1 del DL 18/2020, è stata prevista al successivo comma 8 la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby sitting, per il periodo dal 5 marzo al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate in occasione della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado previste dalla normativa emergenziale COVID-19.
Successivamente, l’art. 14 dell’abrogato DL 149/2020 ha previsto l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby sitting a favore dei genitori lavoratori delle c.d. “zone rosse”.
Anche la fruizione di tali bonus è avvenuta tramite il Libretto Famiglia ex art. 54-bis del DL 50/2017, per le prestazioni lavorative di baby sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020.
Ciò premesso, con il messaggio n. 101/2021, l’INPS ha reso noto che è stato fissato al 28 febbraio 2021 il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati.
Ora, con il messaggio n. 950/2021, l’Istituto precisa che in considerazione della situazione in atto, e allo scopo di consentire la fruizione del beneficio alle istanze ancora in accoglimento, il suddetto termine è prorogato alla data del 30 aprile 2021.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41