Nuovo codice causale per le aziende plurilocalizzate in CIG in deroga
Con il messaggio n. 951/2021, pubblicato ieri, l’INPS ha comunicato di aver istituito il nuovo codice causale “E602”, per consentire il versamento del contributo addizionale dovuto dalle aziende plurilocalizzate che hanno avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 di cui all’art. 1 del DL 104/2020 e art. 12 del DL 137/2020.
In estrema sintesi, le predette norme prevedono che, fatta eccezione per specifiche ipotesi, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione salariale debbano versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
Il contributo cresce al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato, mentre non è dovuto se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20% oppure hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019.
Ciò premesso, con il messaggio n. 951/2021, l’INPS comunica che, relativamente alle aziende plurilocalizzate che accedono ai trattamenti in deroga, per l’esposizione del contributo addizionale in argomento, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “DenunciaAziendale”, “ConguagliCIG”, “CIGAutorizzata”, “CIGinDeroga”, “CongCIGDADebito”, “CongCIGDCausAdd”, devono esporre il codice causale di nuova istituzione “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIGD COVID-19 - Aziende plurilocaliz.- DL 104/2020 e DL 137/2020” e nell’elemento “CongCIGDImpAdd” il relativo importo.
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