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Per il diritto di abitazione una semplice scrittura privata non basta

La Cassazione ha stabilito che ai fini dell’opponibilità ai soggetti terzi deve essere autenticata

/ Antonio PICCOLO

Lunedì, 15 marzo 2021

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6159/2021, ha affermato – per la prima volta a quanto ci consta – che la scrittura privata con firme non autenticate e non registrata presso l’Agenzia delle Entrate, costitutiva del diritto reale di abitazione, non è opponibile ai fini dell’ICI al Comune impositore competente, il quale è legittimato a disconoscerla poiché priva di data certa.

Tale scrittura, quindi, benché recante la formalizzazione della volontà delle parti contraenti e le loro sottoscrizioni, non è idonea a trasferire la soggettività passiva ICI/IMU che rimane in capo al cedente (pieno proprietario dell’immobile). Questo perché per costituire un diritto reale di godimento immobiliare (abitazione, uso, usufrutto), è necessario l’atto notarile, cioè l’atto

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