Per il diritto di abitazione una semplice scrittura privata non basta
La Cassazione ha stabilito che ai fini dell’opponibilità ai soggetti terzi deve essere autenticata
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6159/2021, ha affermato – per la prima volta a quanto ci consta – che la scrittura privata con firme non autenticate e non registrata presso l’Agenzia delle Entrate, costitutiva del diritto reale di abitazione, non è opponibile ai fini dell’ICI al Comune impositore competente, il quale è legittimato a disconoscerla poiché priva di data certa.
Tale scrittura, quindi, benché recante la formalizzazione della volontà delle parti contraenti e le loro sottoscrizioni, non è idonea a trasferire la soggettività passiva ICI/IMU che rimane in capo al cedente (pieno proprietario dell’immobile). Questo perché per costituire un diritto reale di godimento immobiliare (abitazione, uso, usufrutto), è necessario l’atto notarile, cioè l’atto
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