Per la giurisprudenza interpretazione ampia dell’indebita compensazione
L’indebito risparmio non è limitato al mancato versamento di dirette o IVA, ma coinvolge anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale
La giurisprudenza si sta attestando sul principio per cui risponde del reato di indebita compensazione non solo chi omette di versare imposte dirette o IVA utilizzando indebitamente in compensazione crediti concernenti altre imposte o crediti di natura previdenziale, ma anche chi si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti ad enti di previdenza.
Una nuova conferma è giunta dalla pronuncia n. 5593/2021 della Corte di Cassazione che riassume l’orientamento “ampliativo” della fattispecie.
In proposito va ricordato che l’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, come parzialmente riscritto dall’art. 9 del DLgs. 158/2015, punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art.
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