Senza IRAP il medico che utilizza apparecchiature costose ma indispensabili
Dopo poco più di 10 giorni, con l’ordinanza n. 9071 di ieri, la Suprema Corte torna a occuparsi dell’assoggettamento ad IRAP del professionista (nel caso di specie, medico radiologo), socio di maggioranza della srl di cui è anche amministratore, giungendo a conclusioni opposte a quelle dell’ordinanza n. 7932/2021.
A differenza di tale precedente, infatti, nello specifico il contribuente viene giudicato escluso da IRAP, atteso che i giudici di secondo grado non avevano accertato, in concreto, le specifiche modalità di esercizio dell’attività, per la quale egli si sarebbe avvalso delle “risorse umane e strumentali” della società.
Ma ancor più decisiva, ai fini del mancato assoggettamento ad imposta del medico, è risultata, nel caso di specie, la difficoltà di poter affermare che le attrezzature adoperate eccedessero il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.
Infatti, il radiologo si avvale di apparecchiature che, per loro natura, “hanno comunque caratteristiche di elevato livello tecnologico e costo, tali da non poter essere considerate eccedenti rispetto all’id quod plerumque accidit e idonee a differenziare la potenzialità reddituale tra i vari radiologi”.
In altre parole, la radiologia costituisce una branca medica implicante, necessariamente, per il suo esercizio, l’apporto di apparecchiature complesse e onerose, anche in caso di un assetto organizzativo essenziale.
Pertanto, in campo radiologico, la dotazione strumentale in possesso del professionista può considerarsi al di sopra del livello minimo indispensabile soltanto qualora sia idonea ad assicurare una gamma di applicazioni non possibili con una dotazione basica.
Tali caratteristiche, foriere di un potenziale accrescimento della redditività (e, quindi, del presupposto impositivo IRAP), devono essere accertate in concreto (verifica non adempiuta nel caso oggetto di giudizio).
Nella citata pronuncia n. 7932/2021, invece, l’irrilevanza del valore dei beni strumentali “necessari” per l’esercizio della professione non era stata presa in considerazione.
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