Fuori dal deficit fallimentare gli utili sottratti ai soci
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 9458, depositata ieri, ha stabilito che nell’ipotesi in cui il danno derivante da condotte inadempimenti dell’amministratore sia quantificato nello sbilancio fallimentare – cioè in misura pari alla differenza tra il passivo e l’attivo patrimoniale all’indomani della dichiarazione di fallimento della stessa (circostanza ben possibile in presenza di condotte distrattive dei beni sociali operando un vero e proprio prosciugamento della società) – non è possibile valorizzare, quale ulteriore voce del pregiudizio sofferto dall’ente, l’illegittima sottrazione delle somme corrispondenti agli utili non distribuiti ai soci.
La differenza tra il passivo e l’attivo sociale, infatti, già comprende tale perdita.
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