Strumenti diagnostici per COVID-19 esenti da IVA solo con specifiche caratteristiche
Solo le cessioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro del COVID-19 conformi ai requisiti di cui alla direttiva 98/79/Ce o al regolamento Ue 2017/746 possono beneficiare dell’esenzione da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 452 della L. 178/2020 (norma oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 3-ter del DL 183/2020). Tale principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 267 e 268, pubblicate ieri nel proprio portale.
In proposito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 3 marzo 2021 n. 9, ha fornito l’elenco degli strumenti di diagnosi del COVID-19 oggetto di agevolazione, riportando i relativi codici TARIC.
In base a quanto indicato nel documento di prassi, risultano soggetti ad aliquota “zero” a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2022, i seguenti beni:
- kit diagnostici COVID-19 e reattivi basati su reazioni immunologiche (codici ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090);
- kit per diagnosi COVID-19 costituiti da un flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione (codice ex 3821 0000);
- kit di campionamento (codici ex 9018 90; ex 9027 80);
- reagenti diagnostici basati sul test dell’acido nucleico a catena della polimerasi (codice ex 3822 0000 10);
- strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro (codice ex 9027 8080).
L’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che, ai fini della corretta individuazione della categoria merceologica dei prodotti, può essere richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Ufficio tariffa e classificazione) un apposito accertamento tecnico.
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