Tassazione ordinaria se il ritardo nella liquidazione degli emolumenti è fisiologico
Con la risposta a interpello n. 269 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è applicabile la tassazione separata ex art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR agli emolumenti liquidati nell’anno successivo alla maturazione se il ritardo nell’erogazione risulta essere fisiologico.
Nella fattispecie in esame, il Ministero istante, per l’attività di vigilanza sugli enti cooperativi mediante revisioni ordinarie, si avvale sia del proprio personale, sia di quello di altre amministrazioni. Tali incarichi di revisione e di ispezione, quale attività istituzionale, vengono svolti al di fuori dell’orario di servizio, e i relativi emolumenti spettanti costituiscono, secondo l’istante, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Relativamente ai compensi maturati dall’agosto 2019 fino al termine del periodo di imposta, l’iter di liquidazione si è concluso a fine giugno 2020, con l’erogazione dei compensi nel successivo mese di luglio 2020, per effetto delle richieste di integrazioni documentale che hanno determinato una dilazione dei tempi per l’accredito. Inoltre, a causa della complessità delle procedure di liquidazione, come evidenziato dallo stesso istante, i compensi maturati dopo il 1° novembre dell’anno sono necessariamente erogati l’anno successivo.
Tenuto conto che l’erogazione degli emolumenti maturati nell’arco temporale settembre-dicembre 2019 non può che avvenire nel 2020, l’Agenzia ritiene applicabile il regime di tassazione ordinario, e non quello separato; ciò in quanto il ritardo nell’erogazione è da considerarsi fisiologico per la natura stessa degli emolumenti.
Tali compensi devono essere quindi assoggettati a tassazione ordinaria nell’anno in cui sono stati percepiti.
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