Nel Codice della crisi prevale la regola tipica delle esecuzioni individuali
Resta il potere, in capo al giudice delegato, di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi
L’art. 107 del RD 267/42 delinea un percorso che, alla regola generale di cui al primo comma – secondo la quale “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive” – contrappone la possibilità di “prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
La norma introduce poi, al comma 4 del medesimo art. cit, l’istituto della sospensione della vendita con la possibilità offerta al curatore di esercitare detto potere nelle ipotesi in cui “pervenga una offerta irrevocabile d’acquisto
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41