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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Nel Codice della crisi prevale la regola tipica delle esecuzioni individuali

Resta il potere, in capo al giudice delegato, di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi

/ Tommaso NIGRO

Giovedì, 29 aprile 2021

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L’art. 107 del RD 267/42 delinea un percorso che, alla regola generale di cui al primo comma – secondo la quale “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive” – contrappone la possibilità di “prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

La norma introduce poi, al comma 4 del medesimo art. cit, l’istituto della sospensione della vendita con la possibilità offerta al curatore di esercitare detto potere nelle ipotesi in cui “pervenga una offerta irrevocabile d’acquisto

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