Nessuna ritenuta sui compensi ai consulenti se inquadrati come imprenditori
Con la risposta a interpello n. 312 di ieri, l’Agenzia delle Entrate afferma che sui compensi spettanti a un consulente aziendale, possessore di partita IVA e titolare di una ditta individuale iscritta al Registro delle imprese, la società committente, all’atto dell’erogazione dell’emolumento, non deve operare la ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/73.
Nel caso di specie, la società istante ha conferito al predetto consulente un incarico finalizzato allo svolgimento di un’attività in favore della medesima, al fine di supportare le strategie commerciali e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati ed il posizionamento nelle aree di interesse della stessa.
Atteso che, per quanto riportato nell’istanza di interpello, l’attività non viene svolta secondo le modalità previste dalla L. 4/2013 (disciplinate le professioni non organizzate in Ordini o Collegi), bensì in forma d’impresa, i compensi percepiti non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo professionale.
Di qui, la logica conseguenza dell’inapplicabilità della ritenuta di cui all’art. 25 del DPR 600/73.
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