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LETTERE

Cortocircuiti del Fisco all’inseguimento di soluzioni a problemi inesistenti

Giovedì, 13 maggio 2021

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Spettabile Redazione,
devo dire che ogni giorno il vostro quotidiano offre spunti di riflessione interessanti. Mi riferisco in questo caso al commento di Stefania Barsalini (si veda “Restituzione al soggetto erogatore di somme assoggettate a tassazione con dubbi” del 10 maggio).
La Suprema Corte e il Consiglio di Stato sono giunti alla conclusione che, laddove il lavoratore dipendente dovesse restituire parte dei compensi percepiti a suo tempo assoggettati a ritenuta (d’acconto, è bene precisare), dovrebbe restituire il solo netto ricevuto. Ciò perché le ritenute fiscali precedentemente subite non sarebbero “mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”.

L’affermazione è falsa, poiché le ritenute subite costituiscono un credito verso l’Erario, patrimonialmente apprezzabile nella stessa esatta misura del credito stesso (a meno di immaginarsi uno stato insolvente).

La vera attribuzione patrimoniale del percipiente è e resta la somma lorda, giacché la ritenuta d’acconto è perfettamente neutrale (credito verso l’Erario, liquido ed esigibile, v/s denaro sonante), tanto da non poter nemmeno essere gestita diversamente dalle parti: non si può convenire di non applicare la ritenuta, né si può addossare il costo della ritenuta alla parte erogante.

La legge obbliga il sostituto alla trattenuta e al riversamento allo Stato, il quale si costituisce debitore verso il percipiente.

L’affermazione comporta inevitabilmente complicazioni quasi senza soluzione, giacché nel nostro sistema tributario le ritenute sul lavoro dipendente sono per scaglioni, sono influenzate da un sistema di detrazioni complesso e vengono conguagliate in sede di dichiarazione cumulandosi con le altre imposte dovute per altri redditi, provocando quindi una ulteriore tassazione marginale sui redditi in questione. O, per vederla sotto un altro punto di vista, provocando un incremento di tassazione sugli altri redditi dichiarati dal dipendente.

Tanto complicato che, seguendo l’impostazione provocata da quelle sentenze, il legislatore non ha trovato di meglio che introdurre un sistema di rimborso forfetario per il sostituto d’imposta nella misura del 30% (cfr. art. 150 del DL 34/2020).

Ciò provoca, a seconda dei casi, ingiustificate penalizzazioni (o più raramente ingiustificati arricchimenti) per il datore di lavoro, che nel giudizio restitutorio aveva vinto la partita.
Anche per il dipendente una simile impostazione provoca ingiuste penalizzazioni (le maggiori imposte pagate sugli altri redditi dichiarati per effetto della marginalità crescente dell’imposizione o per supero di limiti di detraibilità di altre spese verrebbero cristallizzate) o ingiustificati arricchimenti (maggiore capienza del dovuto per il recupero di crediti d’imposta).

Una volta di più emerge la necessità che nei collegi giudicanti di più alto grado sia presente una professionalità economica che prevenga questi cortocircuiti.
Ma anche il legislatore deve fare la sua parte: ci si doveva aspettare una norma di interpretazione autentica che confermasse la necessità di ragionare solo sui lordi nelle liti tra sostituti e sostituiti, senza scardinare il sistema.


Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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