Consumatore escluso dal piano per ricorso al credito con colpa grave
La meritevolezza del finanziatore non esclude la valutazione della condotta del debitore
L’art. 12-bis comma 3-bis della L. 3/2012 (inserito dal DL 137/2020, conv. L. 176/2020) stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del DLgs. 385/93, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Dalla violazione delle regole del merito creditizio il legislatore non fa discendere alcuna conseguenza sulla meritevolezza del debitore (cfr. Trib. Benevento 26 gennaio 2021 n. 229), né sussistono norme dalle quali desumere che, se il finanziatore ha violato il merito creditizio erogando al debitore un prestito che quest’ultimo non era in grado di restituire, ...
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