Inefficace il pagamento dei debiti tributari da parte del fallito
L’Erario deve restituire la somma incamerata e insinuarsi al passivo
La Corte di Cassazione 16 giugno 2021 n. 16958 ha stabilito che i pagamenti di debiti tributari da parte del fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci anche se compiuti a seguito di riscossione coattiva, con obbligo dell’Erario di restituire la somma incamerata e di insinuare al passivo il credito.
L’inefficacia consegue anche quando il soggetto fallito abbia effettuato il pagamento di un debito di imposta per ritenute di acconto IRPEF: sebbene le ritenute siano operate sulle retribuzioni di pertinenza dei lavoratori, per un verso, le relative somme rientrano nel patrimonio oggetto di spossessamento ex art. 42 del RD 267/42 e, per altro verso, il potere di amministrazione dei rapporti debitori, fiscali, contributivi e di quelli di lavoro compete al curatore, senza
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