La strumentalità del veicolo va intesa in senso ampio
Non può essere disposto il fermo quando senza il mezzo non è possibile svolgere l’attività lavorativa
In base a quanto disposto dagli artt. 50 e 86 del DPR 602/73, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o novanta giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, è possibile disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o del coobbligato.
Tuttavia, il secondo comma dell’art. 86 del DPR 602/73 impedisce di disporre la misura cautelare allorquando venga fornita dimostrazione della sua strumentalità all’attività di impresa o alla professione, da produrre entro 30 giorni dalla notifica del preavviso (il termine comunque non può ritenersi perentorio, potendo la prova essere fornita nel processo).
Nel silenzio del legislatore, a contribuire a definire il concetto di strumentalità ha provveduto la giurisprudenza.
Sul punto ha recentemente ...
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