Aumento di capitale abusivo subito dannoso
La successiva alienazione della partecipazione integra l’onere previsto dall’art. 1227 comma 2 c.c.
La Cassazione, nella sentenza n. 18770/2021, ha enunciato i seguenti principi di diritto: il carattere patrimoniale del danno, risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., riguarda non solo l’accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato, ma anche l’incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità di cui il medesimo può disporre; di conseguenza, il carattere della patrimonialità non implica sempre e necessariamente un esborso monetario, né una perdita di reddito o prezzo, ben potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato.
In materia societaria, poi, in caso di illecito consistente nell’abuso di maggioranza, concretatosi in un aumento del capitale
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