Bancarotta fraudolenta per dissipazione per l’amministratore che gioca in borsa
La Cassazione, nella sentenza n. 27065/2021, ha affermato che anche le operazioni borsistiche, del tutto aleatorie, se operate con fondi della società e al di fuori dell’oggetto sociale, sono qualificabili, in caso di perdita, come bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione.
Ed infatti, il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti sotto il profilo oggettivo, per l’inconciliabilità con lo scopo sociale e l’incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell’impresa delle operazioni poste in essere, e soggettivo, per la consapevolezza, da parte dell’autore della condotta, di poter così diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all’oggetto sociale.
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