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Regime forfetario anche per il residente Ue con il 75% dei redditi prodotti in Italia

/ REDAZIONE

Giovedì, 29 luglio 2021

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Con la risposta a interpello n. 519, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un contribuente in regime di vantaggio (ex DL 98/2011 e L. 244/2007) nel 2020, che trasferisce la residenza all’estero, pur continuando a mantenere in Italia la fonte della maggior parte del proprio reddito. Il dubbio dell’istante attiene alla possibilità di continuare ad applicare tale regime fino al periodo di compimento del trentacinquesimo anno di età, oppure transitare al regime forfetario.

Viene richiamata la previsione dell’art. 1 comma 57 lett. b) della L. 190/2014, che preclude il regime forfetario ai soggetti con residenza fiscale all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Analoga causa di esclusione è contemplata per il regime di vantaggio in seguito alla sostituzione della lett. b) del comma 99 dell’art. 1 della L. 244/2007, a suo tempo operata dell’art. 7 comma 3 della L. 161/2014.

Soprassedendo sulla possibilità di permanere del regime di vantaggio, l’Agenzia precisa che, ove per il 2021 il soggetto sia fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione europea e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, è possibile applicare il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

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