Nozione speciale di holding per il realizzo controllato
Per stabilire se si applica il conferimento di partecipazioni non di controllo da una holding, si guarda al valore corrente delle partecipazioni possedute
Il regime fiscale del conferimento di partecipazioni non di controllo, disciplinato dall’art. 177 comma 2-bis del TUIR, consente di beneficiare del c.d. “realizzo controllato” se congiuntamente:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (lett. a);
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (lett. b).
Riguardo al requisito afferente il superamento delle soglie di partecipazione, per le holding si prevede che le percentuali ...
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