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Giovedì, 30 marzo 2023 - Aggiornato alle 6.00

OPINIONI

La storia infinita del collegamento da remoto

L’errore è stato identificare l’istituto dello stato di emergenza con l’idea di tale collegamento, benché si tratti di realtà fattuali e giuridiche diverse

/ Massimo BRANDIMARTE

Venerdì, 6 agosto 2021

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Pubblichiamo l’intervento di Massimo Brandimarte, Presidente della Commissione tributaria provinciale di Taranto.

La confusione regna sovrana. L’emergenza COVID-19 ha ingenerato un’estesa psicosi giudiziaria, dalla quale coloro che l’hanno assorbita, senza discernimento, adagiandosi sulle prassi diffuse, non sanno più come uscire. L’errore è stato quello di identificare l’istituto dello stato di emergenza con l’idea del collegamento da remoto e di far discendere dal primo il secondo, come automatico e inesorabile epilogo, benché si tratti di realtà fattuali e giuridiche diverse.

In verità, il collegamento da remoto era e resta una procedura occasionale e speciale, quindi transitoria. Di durata, endo stato emergenziale, rimessa alla discrezionalità del capo di ogni singolo ufficio giudiziario. Forse, troppa. Di carattere amministrativo e variabile nello spazio e nel tempo, per quante sono le Commissioni tributarie italiane e le esigenze e determinazioni di ciascuna. Una misura che, nelle intenzioni del legislatore, doveva essere usata alla bisogna e con il contagocce, è ormai diventata la regola, quale che sia il colore delle regioni e l’andamento della pandemia.

L’art. 83, comma 7, lettera f), del DL n. 18 del 17 marzo 2020 consentì sì ai capi degli uffici giudiziari tributari di ricorrere al collegamento da remoto, ma da farsi con provvedimento motivato, qualora, oltre allo stato di emergenza dichiarato in ambito nazionale, fossero anche risultate non sufficienti, a livello locale, le misure cautelative previste dalle precedenti lettere dalla a) alla e).

Poi, intervenne l’art. 27 del DL n. 137 del 28 ottobre 2020, che, ai commi 1 e 2, confermava la possibilità di ricorrere alla modalità del collegamento da remoto e, in alternativa, alla trattazione delle cause sulla base degli atti, per la durata dello stato di emergenza, qualora ricorressero il pericolo per la pubblica incolumità o limitazioni alla circolazione ostacolanti. Sempre che, sottinteso, non fosse sufficiente ogni altra precauzione. Sottinteso più che legittimo, essendo in gioco i diritti costituzionali di difesa e del giusto processo.

L’art. 6 del DL n. 44 del 1° aprile 2021, poi, modificava l’art. 27, eliminando, come requisiti, le circostanze legate allo stato di pericolo e/o alla libera circolazione e fissando, come termine di operatività delle misure, la data del 31 luglio 2021, coincidente, di fatto, con la data di cessazione dello stato di emergenza, tuttavia senza più richiamarlo esplicitamente, sicché stato di emergenza e misure potevano cominciare a viaggiare su piani differenti. Ferma restando la motivazione del provvedimento di adozione delle misure.
Frattanto, l’Italia è stata collocata interamente in zona bianca, con eliminazione di vincoli orari e la ripresa ordinaria delle attività che tutti conosciamo.

Il collegamento da remoto di matrice COVID-19 è residuale e speciale

Da ultimo, è intervenuto il DL n. 105 del 23 luglio 2021, che, all’art. 6, ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 la sola disposizione richiamata al suo allegato A, cioè l’art. 27, comma 1, primo periodo del DL n. 137/2020, riguardante, cioè, la possibilità di ricorrere ancora al collegamento da remoto.
Da intendersi, sempre per atto motivato.

Da ciò deriva che:
- a partire dal 1° agosto 2021, non è più consentito ricorrere alla modalità della trattazione delle cause tributarie sulla base degli atti, in quanto il relativo termine di operatività, già fissato sino al 31 luglio 2021, è scaduto e non è stato più riproposto dal DL 105, che, infatti, ha prorogato soltanto la modalità del collegamento da remoto;

- il collegamento da remoto, quale misura straordinaria, è prorogabile sino al 31 dicembre 2021, ma, naturalmente, sempre con provvedimento motivato;

- la motivazione della proroga non può consistere semplicemente nel richiamare la vigenza dello stato di emergenza, in quanto il collegamento da remoto resta una misura aggiuntiva, speciale, e legata a contingenti necessità;

- ai fini della legittimità del provvedimento, devono essere espressamente enunciate le ragioni che lo giustificano, affinché il collegamento da remoto di matrice COVID-19, da misura residuale e speciale quale è, non si trasformi, surrettiziamente, in misura principale e a tempo indeterminato, finendo con il sovrapporsi e sostituirsi all’istituto dell’udienza a distanza ordinaria a richiesta delle parti, in contrasto con diritti soggettivi processuali;

- in ogni caso, va giustificata la compatibilità della misura con il modificato quadro normativo e fattuale venutosi a creare su scala nazionale, per effetto della riapertura delle attività anche al chiuso prevista dall’art. 4 del DL 105, di rilevanza incommensurabilmente maggiore, sotto il profilo quantitativo, rispetto all’udienza tributaria in presenza, il cui regolare svolgimento resta assicurato dalle modalità precauzionali previste dalle lettere dalla a) alla e) del citato art. 83 del DL 18/2020 e da ogni altra occorrenda.

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