Deducibilità del risarcimento danni a seguito di accordo transattivo
Regolato normativamente solo il trattamento in capo al percipiente
Un tema scarsamente affrontato in dottrina attiene alla deducibilità, dal reddito professionale, delle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni a seguito di accordo transattivo.
Se, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR, in capo al soggetto percipiente appaiono imponibili soltanto le somme volte a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi o il mancato guadagno, c.d. lucro cessante (cfr. ris. nn. 155/2002, 106/2009 e 16/2018), dal punto di vista del soggetto erogante, in assenza di una specifica disposizione, occorre rifarsi ai principi generali. In tale ottica, sembra necessario valutare l’inerenza dell’onere sostenuto.
Sotto questo profilo, la Cassazione n. 3198/2015 ha sottolineato che, sebbene nel reddito di lavoro autonomo non si ...