La clausola compromissoria non vale per il curatore
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 3502/2021, ha ribadito che, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 del RD 267/1942.
Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 c.c., che quella di cui all’art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società (cfr. Cass. n. 15830/2020).
Detta unitarietà, peraltro, non toglie che le azioni esercitate mantengano le loro caratteristiche proprie, anche quanto a regime di prescrizione.
L’azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni dal manifestarsi dell’insufficienza del patrimonio; presupposto diverso dallo stato di insolvenza, che può con esso coincidere o ad esso essere anteriore.
L’onere di provare detta anteriorità spetta a chi intenda avvalersi della eccepita prescrizione. A tali fini potrebbero presentare rilievo i seguenti fatti sintomatici di assoluta evidenza: la chiusura della sede; plurimi bilanci fortemente passivi; assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata. Non assume rilievo, invece, il deposito di un unico bilancio in perdita (cfr. Cass. n. 8516/2009).
In assenza di tali elementi è possibile far coincidere il dies a quo a partire dal quale computare il termine quinquennale di prescrizione con la data del fallimento.
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