Si applica l’IVA ai contributi aggiuntivi versati dagli associati
Le attività specifiche svolte da un’associazione in favore degli enti associati, a fronte del pagamento di contributi aggiuntivi, soddisfano il presupposto oggettivo dell’IVA. Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 576 pubblicata ieri, 30 agosto 2021.
Il caso esaminato riguarda un’associazione volontaria di enti pubblici locali che svolge, oltre ad attività di carattere generale, anche attività specifiche nei confronti degli enti associati per le quali è riconosciuto un contributo aggiuntivo, rispetto alla quota associativa ordinaria, a titolo di ristoro parziale dei maggiori oneri sostenuti.
In merito al trattamento delle predette somme di denaro, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che un contributo assume rilevanza, ai fini IVA, se è erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando sussiste un rapporto sinallagmatico obbligatorio a prestazioni corrispettive (es. circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2013). Tale condizione è soddisfatta nel caso di specie: le attività specifiche sono da considerare rese a titolo oneroso, poiché è presente un nesso diretto fra le prestazioni fornite e le somme ricevute. Non rileva che le somme siano di ammontare inferiore al prezzo di costo e che le prestazioni siano volte al perseguimento di un interesse pubblico. Peraltro, la sussistenza del presupposto oggettivo dell’IVA deve essere ravvisata anche se l’accordo stipulato fra l’associazione e gli enti associati non è stato sottoscritto sulla base del Codice dei contratti pubblici.
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