Auspicabile un finanziamento della tutela della quarantena COVID-19
Con un approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro tratta il tema dell’equiparazione della quarantena alla malattia prevista dall’art. 26 comma 1 del DL 18/2020 (Cura Italia) alla luce anche del mancato rifinanziamento della misura per l’anno 2021, sollevando dubbi e criticità e proponendo altresì alcune possibili soluzioni.
Si ricorda che la norma citata dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva – di cui all’art. 1 comma 2 lett. h) e i) del DL 6/2020 e all’art. 1 comma 2 lett. d) ed e) del DL 19/2020 – dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo non è inoltre computabile ai fini del periodo di comporto.
L’INPS, in ultimo con il messaggio n. 2842/2021, ha sottolineato come il legislatore non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla suddetta misura e di conseguenza, salvo eventuali interventi normativi, non si procederà a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno 2021 (si veda “Nessuna tutela previdenziale per la quarantena nel 2021” del 7 agosto 2021). Ciò potrebbe portare a delle criticità nella gestione del rapporto di lavoro e, in particolare, delle assenze di un lavoratore in quarantena.
Sulla questione, come segnalato dalla stessa Fondazione, è auspicabile un intervento normativo che rifinanzi la misura e abbia anche effetto retroattivo.
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