Con l’absolute priority rule ordine dei privilegi «fisso» nel concordato
Incerta la natura da attribuire ai flussi finanziari generati dalla continuità
La misura di soddisfazione dei creditori di rango differente nei concordati con continuità aziendale è oggetto di un vivace dibattito, alimentato in tempi recenti da alcuni interventi giurisprudenziali.
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 160 comma 2 RD 267/1942, trasfusa nell’art. 85 comma 6 del DLgs. 14/2019 (in vigore dal 16 maggio 2022), che subordina la possibilità pagare solo in parte (e non per l’intero) i creditori privilegiati alla condizione che la loro soddisfazione non sia “inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista
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