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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Con l’absolute priority rule ordine dei privilegi «fisso» nel concordato

Incerta la natura da attribuire ai flussi finanziari generati dalla continuità

/ Marco PEZZETTA

Giovedì, 16 settembre 2021

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La misura di soddisfazione dei creditori di rango differente nei concordati con continuità aziendale è oggetto di un vivace dibattito, alimentato in tempi recenti da alcuni interventi giurisprudenziali.

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 160 comma 2 RD 267/1942, trasfusa nell’art. 85 comma 6 del DLgs. 14/2019 (in vigore dal 16 maggio 2022), che subordina la possibilità pagare solo in parte (e non per l’intero) i creditori privilegiati alla condizione che la loro soddisfazione non sia “inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista

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