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Fatture da ricevere deducibili se inerenti

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 settembre 2021

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Con l’ordinanza n. 25612 di ieri, la Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi in cui in bilancio siano contabilizzate fatture da ricevere, ai fini della deduzione dei relativi costi occorre che il contribuente sia in grado dì esibire fatture (o documenti equipollenti) idonee, per forma e contenuto, a dimostrarne l’inerenza sotto il profilo della connessione con l’attività d’impresa.

Infatti, come già specificato dalla Cassazione n. 18904/2018, la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione incombe sul contribuente, in quanto tenuto a dimostrare l’imponibile maturato.

Secondo la sentenza da ultimo citata, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa. In tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.

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