Servizi a basso valore aggiunto nella documentazione sul transfer pricing
L’Agenzia ha precisato che il documento relativo a tali servizi non è distinto e separato, ma rappresenta una parte del documento nazionale
Nell’ambito dei servizi intragruppo, da alcuni anni è stata introdotta una distinzione tra servizi legati all’attività c.d. “core” del gruppo multinazionale e i servizi c.d. “low value-adding”. Tale distinzione si riflette sulle modalità di determinazione e supporto dell’arm’s length value relativo ai servizi medesimi.
I servizi a basso valore aggiunto, definiti per la prima volta nel 2010 dal Joint Transfer Pricing Forum, sono stati disciplinati dalla sezione D2 del capitolo VII delle Linee Guida in materia di transfer pricing emesse dall’OCSE a luglio 2017. Successivamente, la loro definizione è contenuta nell’art. 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018 che traspone i principi di transfer
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