Confermato l’importo dell’assegno di incollocabilità per il 2021
Con il DM 173/2021, il Ministero del Lavoro conferma, con decorrenza dal 1° luglio 2021, l’importo dell’assegno di incollocabilità nella misura di 263,37 euro; l’importo resta dunque invariato rispetto a quello fissato dal DM 11 giugno 2020 per lo scorso anno (si veda “Fissate riduzione del tasso INAIL per prevenzione e misura dell’assegno di incollocabilità” dell’8 dicembre 2020).
Tale prestazione economica, lo si ricorda, viene erogata mensilmente agli invalidi per infortunio o malattia professionale, titolari di rendita diretta in presenza di determinati requisiti, che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
Per ottenere l’assegno, il soggetto invalido deve avere:
- un’età non superiore ai 65 anni;
- un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/1965 per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle ex DM 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41