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Bonus facciate al singolo condomino anche in assenza di delibera

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 settembre 2021

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Il singolo condomino può beneficiare del c.d. bonus facciate di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 per l’intera spesa sostenuta dal condominio anche nell’ipotesi in cui tale imputazione non sia il frutto di una delibera assembleare, bensì dipenda dalle pattuizioni contenute negli atti di compravendita delle unità che compongono l’edificio. È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 628, pubblicata ieri, 28 settembre 2021.

Il caso preso in esame dall’Amministrazione finanziaria riguarda un condominio costituitosi a seguito della vendita – da parte di una Fondazione (originariamente unica proprietaria) – di alcune delle unità immobiliari di cui si componeva l’edificio.

In tutti gli atti di compravendita stipulati, la Fondazione si impegnava ad eseguire – a propria cura e spese – dei lavori sul complesso immobiliare (con accettazione degli acquirenti), senza che venisse – a tal fine – assunta una formale delibera dell’assemblea di condominio.

In proposito, l’Agenzia, ha in primo luogo ricordato come – ex art. 1123 c.c. – le spese deliberate per gli interventi sulle parti comuni debbano generalmente essere sostenute in misura proporzionale da tutti i condomini, a meno che non vi sia una diversa convenzione.

Nel caso di specie, è stato ritenuto comunque possibile per la Fondazione beneficiare del c.d. bonus facciate di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 relativamente all’intera spesa anche in mancanza di una deliberazione condominiale, essendo a tal fine sufficiente la presenza degli atti di compravendita stipulati.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tali atti – costituendo delle dichiarazioni negoziali espressione di autonomia privata – integrerebbero, infatti, un’ipotesi di “diversa convenzione” di cui al citato art. 1123 c.c.

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