La mancata approvazione del bilancio fa saltare il CdA
La «decadenza» derivante dalla percentuale deliberativa esclude anche il risarcimento
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3099 del 22 febbraio scorso, fornisce una serie di importanti chiarimenti in ordine all’impugnabilità delle delibere assembleari da parte degli amministratori, sia in generale che con particolare riguardo a quelle aventi a oggetto l’esercizio, nei loro confronti, di azioni di responsabilità implicanti, quale effetto automatico ex art. 2393 comma 5 c.c., la revoca degli stessi.
Si evidenzia, in primo luogo, come le deliberazioni assembleari non conformi alla legge o allo statuto non siano impugnabili dai singoli componenti del CdA, ma dall’organo amministrativo nel suo complesso. Si tratta, infatti, di un potere collegiale e non individuale dei singoli componenti dell’organo. Inoltre, proprio perché attribuito all’organo nel
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