Trasformazione delle DTA con cessione di crediti tra le controllate del MEF «fuori» dal gruppo
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 731 del 19 ottobre 2021 fornisce chiarimenti in merito alla cessione dei crediti infragruppo nell’ambito della disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle DTA di cui all’art. 44-bis del DL 34/2019, con particolare riferimento al caso in cui la società, nella specie la controllante di un gruppo di società (Alfa), sia, a sua volta, controllata dal MEF.
Si ricorda che ai fini della trasformazione in esame:
- i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro, tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dalle “società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto” (art. 44-bis comma 1);
- non rilevano ai fini della trasformazione delle DTA in crediti di imposta le cessioni di crediti tra gli stessi soggetti di cui al punto precedente (art. 44-bis comma 6).
Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che il MEF non può essere considerato a capo di un gruppo economico unitario, perché lo stesso non è un’azienda e perché le società di cui detiene il controllo sono tra loro eterogenee.
Ne consegue, secondo l’Agenzia, che:
- ai fini del suddetto limite massimo di 2 miliardi di euro sono irrilevanti le cessioni di crediti poste in essere dalle altre società, non appartenenti al gruppo Alfa, di cui lo Stato detiene partecipazioni di controllo/collegamento;
- ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta rilevano le cessioni di crediti con soggetti non appartenenti al gruppo Alfa, anche se “controllati” dallo Stato per il tramite del MEF.
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