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NOTIZIE IN BREVE

Impresa appaltatrice non esente IVA per cessione di fabbricati strumentali

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 ottobre 2021

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 736 di ieri, ha fornito indicazioni in merito al regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 8-ter) del DPR 633/72 per le cessioni di fabbricati strumentali, ad esclusione delle cessioni operate dalle imprese che hanno costruito i fabbricati o che hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia, entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di specie, è ammessa l’esclusione dal regime di esenzione in capo a una società che ha eseguito lavori di ristrutturazione per conto di un altro soggetto.
Riprendendo precedenti documenti di prassi, l’Agenzia precisa che rientrano tra le imprese che hanno eseguito opere di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001) sul fabbricato non soltanto quelle cui risulta intestato il provvedimento amministrativo che legittima l’esecuzione dai lavori (vale a dire, le imprese che realizzano o ristrutturano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri), ma anche quelle che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori (cfr. circ. n. 22/2013; circ. n. 27/2006).

Inoltre, è applicabile l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, qualora sull’immobile ceduto siano stati eseguiti interventi di recupero quali quelli di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001. Viceversa, nel regime di imponibilità obbligatoria non sono inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) del richiamato art. 3 comma 1 del DPR 380/2001.

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